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ANCHE L’RLS PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

ANCHE L’RLS PUÒ ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

Una recente sentenza della Cassazione (quarta sezione penale n. 38914 del 25 settembre 2023) ha contestato a un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) una responsabilità per omicidio colposo a seguito di incidente sul lavoro.

Per la Cassazione non è risultato rilevante il fatto che l’RLS non copra una posizione di garanzia, intesa come dovere di protezione e di controllo, bensì il fatto che con la sua condotta ha causalmente contribuito al verificarsi dell’infortunio.

Nello specifico all’RLS è stato contestato di non aver promosso l’individuazione e l’attuazione di idonee misure di prevenzione nell’ambito dei compiti attribuiti dall’art.50 del Dlgs.81/2008 e di non aver sollecitato il datore di lavoro a effettuare la formazione dei lavoratori, compresa quella dell’infortunato.

Si tratta di una sentenza che pone, per la prima volta, una previsione di responsabilità nei confronti dell’RLS dalla quale, fino ad oggi, sembrava escluso.

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